Condizioni generali di vendita

1. Disposizioni Generali.
(a) Le seguenti clausole e condizioni (“Condizioni Generali di Vendita”) regolano la vendita dei prodotti (“i Prodotti”) di MILESI s.r.l. (“il Venditore”) ai propri clienti (“L’Acquirente”). Le presenti Condizioni Generali di Vendita prevalgono su eventuali accordi precedenti tra il Venditore e l’Acquirente in relazione all’ordine confermato. Clausole in conflitto o divergenti rispetto alle presenti Condizioni Generali di Vendita non saranno efficaci a meno che e nella misura in cui il Venditore vi abbia dato espresso consenso scritto per ogni singolo caso.
(b) Le Condizioni Generali di Vendita sono pubblicate sul sito milesisrl.it e per tale motivo si considerano conosciute dall’Acquirente.

2. Offerte e Ordini.
(a) L’Acquirente deve comunicare al Venditore tutte le informazioni necessarie al fine di assicurare la corretta elaborazione delle specifiche tecniche e tutte le informazioni riguardanti il processo di trasformazione e di uso finale del prodotto.
(b) Le offerte commerciali formulate da MILESI SRL e ricevute dell’Acquirente in qualsiasi forma sono senza impegno per il Venditore e costituiscono soltanto una proposta all’Acquirente. Le offerte inviate dal Venditore all’Acquirente sono vincolate ad una validità massima di 3 (tre) giorni. Superato questo periodo senza una conferma per iscritto da parte dell’Acquirente, le condizioni dell’offerta in riferimento alle disponibilità, quantità, ai prezzi e ai termini di consegna non sono più garantite e sono da rinegoziare.
(c) Tutte le offerte inviate dal Venditore e confermate dall’Acquirente sono da considerarsi convalidate dall’Impegno cliente emesso dal Venditore e inoltrato all’Acquirente, il quale lo deve restituire controfirmato per accettazione.
(d) Gli ordini e/o le modifiche effettuati dall’Acquirente anche verbalmente o telefonicamente devono essere confermati per iscritto da parte dello stesso. In caso contrario il Venditore non si assume alcuna responsabilità con riguardo a eventuali errori o possibili fraintendimenti. Gli ordini effettuati dall’Acquirente direttamente al Venditore o ai suoi rappresentanti o a parti terze, senza aver ricevuto un’offerta da parte del Venditore, non s’intenderanno confermati finché lo stesso non abbia ricevuto il modulo di conferma d’ordine denominato l’”Impegno Cliente” emesso dalla MILESI SRL.
(e) La richiesta di emissione dei certificati e certificazioni relativi al materiale richiesto dall’Acquirente deve essere necessariamente specificata in fase d’ordine per permettere al Venditore di poter selezionare e dare la relativa disponibilità dei materiali idonei al rilascio del/la certificato/certificazione richiesti. La richiesta degli stessi in una fase successiva non garantisce il loro rilascio.

3. Prezzi, pagamenti e fatturazione.
(a) I Prezzi dei Prodotti non sono comprensivi di IVA.
(b) le offerte sono da considerarsi F.co magazzino Venditore, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
(c) Il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola fattura comporta per l’Acquirente l’immediata decadenza dal beneficio di qualsivoglia termine dilatorio sia stato accordato, rendendo ogni credito del Venditore immediatamente esigibile. Il mancato pagamento anche di una sola fattura comporterà per il Venditore il diritto di risolvere ogni Contratto in essere con l’Acquirente ai sensi dell’art. 1456 c.c. e di sospendere l’evasione o la consegna di ogni altra fornitura in corso di esecuzione, salvo in ogni caso il risarcimento integrale del danno conseguito dall’inadempimento o dal ritardo dell’Acquirente. Eventuali ritardi nell’evasione degli Ordini o nelle consegne causati da precedenti sospensioni della produzione per mancati pagamenti dell’Acquirente non costituiranno inadempimento del Venditore. In caso di ritardo nei pagamenti il Venditore addebiterà sui pagamenti ritardati interessi con il tasso di mora previsto al D.Lgs. 231/2002 – ovvero ad un tasso pari al tasso base BCE maggiorato dell’8% ed eventuali successive modifiche più favorevoli al Venditore – su base annua oltre alle penali previste per legge e per Contratto e alle spese sostenute per la riscossione dei pagamenti scaduti (comprese, senza limitazione, ragionevoli spese legali, onorari di periti, diritti di cancelleria e altre spese sostenute per il contenzioso). Ogni ritardo comporterà l’automatica messa in mora dell’Acquirente.
(d) L’Acquirente non ha alcun diritto di effettuare alcuna compensazione, trattenuta o riduzione tranne che nel caso in cui la propria domanda in tal senso sia stata definitivamente accolta da parte dell’autorità arbitrale o giudiziale competente.
(e) MILESI SRL emetterà fattura, per il corrispettivo di ogni singola consegna, oppure a sua discrezione con fatturazione unitaria, anche per più Ordini dell’Acquirente consegnati nello stesso mese.
(f) MILESI SRL ha il diritto di cedere a terzi i propri crediti nei confronti dell’Acquirente, a titolo esemplificativo e non esaustivo a società recupero o istituti di credito o finanziarie o società di factoring etc. Eventuali clausole conflittuali non saranno valide.
(g) Qualsiasi reclamo sulla regolarità formale della fattura va notificato al Venditore entro tre (3) giorni dal ricevimento della fattura medesima. Scaduto tale termine, si riterrà che l’Acquirente abbia accettato la fattura. In caso di mancata ricezione della fattura l’Acquirente è tenuto a richiederla immediatamente al Venditore e non potrà invocare tale evenienza per sospendere o ritardare i pagamenti alle scadenze concordate.
(h) L’Acquirente non potrà omettere o ritardare il pagamento del corrispettivo della fornitura alle scadenze pattuite eccependo l’assenza di qualità promesse o eventuali vizi e difetti che rendano la cosa inidonea all’uso e non potrà sollevare dette eccezioni o agire per far valere le proprie pretese nei confronti del Venditore se non dopo aver integralmente corrisposto il prezzo della fornitura e sempreché ve ne siano i presupposti a sensi di legge e di Contratto.
(i) In caso di mancato, incompleto o ritardato pagamento del prezzo della fornitura rispetto ai termini pattuiti il Venditore potrà comunque trattenere a titolo di penale eventuali acconti o pagamenti parziali corrisposti dall’Acquirente.

4. Termini di Consegna.
(a) Tutte le consegne saranno EXW (Incoterms 2010) (franco fabbrica del Venditore). Sono fatti salvi diversi accordi sulla consegna a richiesta e con costi a carico dell’Acquirente. Ai fini delle presenti condizioni generali per consegna si deve comunque intendere anche la messa a disposizione presso MILESI SRL o presso il luogo o il soggetto terzo concordato con l’Acquirente, nel caso in cui la consegna non debba avvenire presso l’Acquirente. Se non diversamente concordato per iscritto, qualsiasi termine di consegna indicato non è vincolante per il Venditore. Salvo diverso accordo tra le parti, il termine di consegna indicativo è quello precisato nella conferma d’ordine.
(b)Il Venditore si riserva il diritto di effettuare ragionevolmente la fornitura della merce in più consegne parziali suddivise per ottimizzare i trasporti, rispettando la data di consegna indicata nell’Impegno cliente.
(c) Qualsiasi responsabilità per la consegna derivante da forza maggiore o da altri eventi imprevedibili non imputabili al Venditore, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, scioperi, serrate, disposizioni della pubblica amministrazione, successivi blocchi delle possibilità di esportazione o importazione, in considerazione della loro durata e della loro portata, liberano il Venditore dall’obbligo di rispettare qualsiasi termine di consegna pattuito.
(d) Il Venditore non è obbligato ad accettare resi dei prodotti, salvo che sia stato espressamente pattuito per iscritto. Qualsiasi costo a tal fine sostenuto è a carico dell’Acquirente.
(e) Nel caso in cui la consegna di beni sia concordata sotto forma di ordini a chiamata o ordini generali di somministrazione (consegne multiple), l’Acquirente, salvo diverso accordo, deve effettuare la richiesta di ritiro/spedizione prendendo in consegna l’intero quantitativo di merce pattuito o una parte e il resto dello stesso al più tardi entro tre mesi dalla conclusione del Contratto.
(f) MILESI SRL si riserva la facoltà in caso di mancato ritiro imputabile all’Acquirente, di consegnare in qualsiasi momento, presso la sede dell’Acquirente o altro luogo indicato nell’Impegno, la merce non ritirata, con modalità di trasporto a discrezione di MILESI SRL e con addebito all’Acquirente dei relativi costi.

5. Packaging/PALLET
(a) Se la consegna dei Prodotti viene effettuata tramite pallet/cassoni riutilizzabili di proprietà della MILESI SRL, l’Acquirente conserverà tali beni mantenendoli in buono stato di conservazione e di utilizzo, stoccandoli in spazi appositi e lasciandoli a disposizione perché vengano ritirati da MILESI SRL, o per conto di MILESI SRL, a semplice richiesta del Venditore, puliti e integri. L’Acquirente è in ogni caso responsabile per le perdite e i danneggiamenti subiti dai beni del Venditore o di quelli che in ogni caso debba rendere al Venditore.
(b) La restituzione degli imballi addebitati relativi alle merci cedute dalla MILESI SRL che sono stati consegnati dal Venditore, dovrà avvenire entro sei mesi dal mese di consegna. La mancata restituzione o – in ipotesi di cosiddetto scambio alla pari – la mancata resa di un eguale numero di imballi, ovvero i beni esclusi per non essere in buono stato, comporterà il mancato accredito all’Acquirente.

6. Fornitura materiale di seconda scelta e di stock.
Il Venditore, per i prodotti di seconda scelta e di stock, garantisce esclusivamente il tipo di Aisi, lo spessore e la quantità. Per questo materiale non vengono rilasciati certificati e/o certificazioni di nessun tipo.

7. Dovere di Ispezione e Accettazione dei Prodotti.
(a) Al momento della presa in consegna dei Prodotti, l’Acquirente dovrà immediatamente:
(1) verificare le quantità e l’imballaggio dei Prodotti e registrare qualsiasi obiezione nel documento di trasporto;
(2) effettuare un controllo di conformità dei Prodotti rispetto a quanto indicato nella conferma d’ordine e registrare qualsiasi difformità nel documento di trasporto.
(b) Nel caso di denuncia di vizi l’Acquirente deve rispettare le procedure e i termini che seguono:
(1) la comunicazione deve essere effettuata entro non più di 2 (due) giorni lavorativi a partire dalla presa in consegna dei Prodotti da parte dell’Acquirente. Nel caso in cui la contestazione sia relativa ad un vizio che, nonostante l’ispezione iniziale, sia rimasto celato, la contestazione deve essere effettuata al più presto entro la fine del giorno lavorativo in cui il vizio sia stato scoperto e, in ogni caso, non più tardi di 8 (otto) giorni lavorativi dalla presa in consegna dei Prodotti e in ogni caso non oltre 6 mesi dalla data di consegna.
(2) la comunicazione dettagliata deve essere inoltrata in forma scritta al Venditore entro i termini sopra indicati. Qualsiasi comunicazione effettuata telefonicamente non viene accettata;
(3) la comunicazione deve chiaramente specificare la tipologia, l’ammontare dei vizi addotti fotografie (comprovanti il danno) e documenti di spedizione;
(4) l’Acquirente acconsente a mettere gratuitamente a disposizione i Prodotti contestati, a semplice richiesta del Venditore, perché vengano ispezionati; tale ispezione verrà effettuata dal Venditore o da un perito nominato dal Venditore.
(c) Nessuna contestazione con riferimento alle quantità, alla qualità, alla tipologia e all’imballaggio dei Prodotti potrà essere effettuata salvo che attraverso la comunicazione apposta nel documento di trasporto, conformemente alla procedura sopra indicata.
(d) Qualsiasi Prodotto per il quale non sia stata sollevata alcuna contestazione conformemente alle procedure e ai termini qui sopra indicati viene considerato approvato e accettato dall’Acquirente.
(e) Sono consentite tolleranze causate dalla produzione o dalla natura dei materiali, tra la quantità fornita e la quantità ordinata del +/- 10% per la produzione relativa all’Impegno superiori a 1.500 kg e del +/- 20% per gli Impegni inferiori ai 1.500 kg. Verrà fatturata la quantità effettivamente consegnata.

8. Termini di Garanzia.
(a) Il Venditore garantisce che i Prodotti sono conformi alle specifiche tecniche dal produttore.
(b) il Venditore, non agendo sulla merce che commercializza, demanda ai singoli produttori della materia prima la gestione della garanzia prodotto e quindi anche della gestione di non conformità legate a problematiche intrinseche del prodotto, legate alla qualità e sicurezza del medesimo. Il Venditore non è responsabile per danni nei confronti dell’Acquirente, a meno che questo non sia richiesto dalle leggi vigenti o appaia in un accordo scritto. Sono esclusi danni generici, speciali o incidentali, come pure i danni che conseguono dall’uso o dall’impossibilità di usare i Prodotti.
c) L’Acquirente riconosce che le obbligazioni di conformità del prodotto fornito siano adempiute quando le specifiche tecniche risultano rispettate al momento della consegna.
(d) Ogni informazione/suggerimento tecnico dato dal Venditore verbalmente, per iscritto o mediante la realizzazione di test, prima e/o durante l’utilizzo dei prodotti, viene dato in buona fede ma non può far sorgere alcun obbligo di garanzia in capo al venditore. I suggerimenti del Venditore non esonerano l’acquirente dal suo obbligo di effettuare test e prove sui prodotti forniti dal Venditore per determinare se questi siano idonei alle lavorazioni ed all’utilizzo ai quali vengono destinati.
(e) Il materiale fornito con il film protettivo deve essere conservato in un ambiente al riparo dall’acqua e dal sole (tra 10 e 40°C) evitando temperature e umidità eccessive. Le caratteristiche del PVC sono garantite se l’impiego e la rimozione avvengono entro un anno dalla fornitura.

9. Limitazione della Responsabilità.
(a) Tranne che nei casi di giustificata contestazione sollevati conformemente a quanto previsto nel precedente articolo 7, all’Acquirente non è riconosciuto alcun ulteriore diritto o rimedio. In particolare, il Venditore non è responsabile per alcun indennizzo richiesto per violazione o inadempimento contrattuale, per qualsiasi danno diretto o perdita di profitto sopportato dall’Acquirente in conseguenza dell’uso, del mancato uso, o dell’installazione dei Prodotti in altri prodotti, ad eccezione dei casi coperti da garanzia indicati nell’articolo 8 o in caso di dolo o colpa grave da parte del Venditore
(b) Il Venditore farà tutto quanto in suo potere per consegnare i Prodotti entro i termini eventualmente concordati, ma in nessun caso potrà essere chiamato a rispondere dei danni direttamente o indirettamente causati dalla ritardata esecuzione di un contratto o dalla ritardata consegna dei Prodotti.

10. Riserva di Proprietà.
(a) L’Acquirente che detiene presso di sé o presso terzi da lui indicati il materiale in conto deposito, dovrà rispettare le condizioni indicate sul Contratto di conto deposito stipulato tra le parti. L’Acquirente dovrà custodire la merce adeguatamente immagazzinata, protetta e assicurata contro il fuoco, i danni causati da acqua e furto.
(b) I Prodotti forniti in conto deposito all’Acquirente rimangono di piena proprietà del Venditore fino alla data in cui l’Acquirente non abbia provveduto a comunicare il prelievo/consumo parziale o totale delle merci in deposito e il Venditore abbia provveduto all’emissione della relativa fattura di vendita.
(c) Nel caso in cui nel paese in cui l’Acquirente ha il proprio domicilio per la validità della riserva di proprietà a favore del Venditore sia necessario l’espletamento di formalità amministrative o legali quali, senza alcuna limitazione, la registrazione dei Prodotti in pubblici registri, ovvero l’apposizione sugli stessi di appositi sigilli, l’Acquirente si impegna fin d’ora a collaborare con il Venditore e a porre in essere tutti gli atti necessari al fine di far ottenere a quest’ultimo un valido diritto con riferimento alla riserva di proprietà.

11. Clausola risolutiva espressa
Il Venditore avrà facoltà di risolvere con effetto immediato, ex art. 1456 c.c., il contratto/ordine, con effetto immediato, mediante semplice comunicazione scritta, in caso di:
(a) ritardo dell’Acquirente nel pagamento della merce, eccedente i 7 (sette) giorni; o
(b) violazione degli obblighi di cui all’art.7;
(c) deterioramento delle condizioni patrimoniali / finanziarie dell’Acquirente tali da compromettere la regolare garanzia del credito; o
(d) liquidazione, cessazione di attività o stato di insolvenza dell’Acquirente, o assoggettamento ad una procedura concorsuale di qualsiasi genere (ivi inclusi accordi di ristrutturazione del debito con i creditori).

12. Trattamento dei Dati Personali.
(a) I dati personali dell’Acquirente saranno trattati secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria e italiana in materia di trattamento dei dati personali (Reg. UE 679/2016; Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii.). Il Venditore informa l’Acquirente che il Venditore è il titolare del trattamento e che i dati personali dell’Acquirente vengono raccolti e trattati esclusivamente per l’esecuzione del presente accordo e degli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento comunitario o da altra normativa applicabile. L’Acquirente dichiara di avere ricevuto dal Venditore, prima della raccolta di dati personali da parte dello stesso, l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 destinata alla clientela.
(b) Qualsiasi informazione, documento, disegno, specifica tecnica, calcolo ed altro dato che venga scambiato tra MILESI SRL ed l’Acquirente nell’esecuzione dell’Impegno si considera come riservato. Pertanto, l’Acquirente è obbligato a mantenere il più rigoroso riserbo sulle ridette informazioni, essendo del tutto preclusa la divulgazione a terzi che non sia autorizzata preventivamente in forma scritta. Le condizioni di carattere commerciale (prezzi, modalità di pagamento ed eventuali sconti) accordate o proposte dal Venditore all’Acquirente, devono essere mantenute riservate tra le parti.

13. Legge Applicabile.
(a) Qualora l’Acquirente sia un soggetto di diritto italiano, le presenti Condizioni Generali di Vendita e tutti i contratti stipulati da quest’ultimo con il Venditore s’intendono regolati dalla legge Italiana.
(b) Qualora invece l’Acquirente sia un soggetto di nazionalità diversa da quella italiana, le presenti Condizioni Generali di Vendita e tutti i contratti stipulati da quest’ultimo con il Venditore s’intendono regolati dalla Convenzione di Vienna del 1980 relativa ai Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili, e, per quanto in essa non prevista, dai Principi UNIDROIT per i Contratti Internazionali, nonché, per quanto in essi non previsto, dalla normativa italiana con esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

14. Arbitrato. Foro Competente.
(a) Qualsiasi controversia insorta tra le parti a seguito dell’interpretazione, validità o esecuzione delle presenti Condizioni Generali di Vendita e dei relativi contratti stipulati sarà risolta mediante arbitrato rituale, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Brescia, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, da n. 1 arbitro nominato secondo detto Regolamento. L’arbitro deciderà secondo diritto. Luogo dell’arbitrato sarà Brescia. Lingua dell’arbitrato sarà l’italiano.
(b) Nel caso di controversia non compromettibile in arbitrato, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Brescia.
(c) Resta altresì inteso che soltanto il Venditore, a propria discrezione, avrà la facoltà di rinunciare alla competenza dell’organo arbitrale di cui al precedente paragrafo (a) ovvero alla competenza del foro esclusivo di cui al precedente paragrafo (b) per agire in giudizio nei confronti dell’Acquirente, al suo domicilio e presso il Tribunale ivi competente.

15. Disposizioni Finali.
(a) L’invalidità in tutto o in parte di singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita non inficia la validità delle restanti previsioni.
(b) Le presenti Condizioni Generali di vendita sono redatte in lingua italiana.

BRESCIA, 01 marzo 2023 (Rev.01)

MILESI S.R.L.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile italiano l’Acquirente approva specificatamente le disposizioni qui di seguito richiamate: Art. 1 -Disposizioni Generali; Art. 2.-Offerte e Ordini; Art. 3 – Prezzi, pagamenti e fatturazione; Art. 4 – Termini di consegna; 5. Packaging/PALLET; Art. 6. Fornitura materiale di seconda scelta e di stock.; Art. 7 – Dovere di ispezione e di accettazione dei prodotti; Art. 8 – Termini di garanzia; Art. 9 – Limitazione della responsabilità; Art. 10 -Riserva di proprietà; Art. 11. Clausola risolutiva espressa; Art. 12 – Trattamento dei dati personali; Art. 13 – Legge applicabile; Art. 14 – Arbitrato. Foro competente; Art. 15 Disposizioni finali.